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Procedimenti SIN Porto Marghera



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Procedimento Amministrativo di Bonifica

In via ordinaria, il procedimento amministrativo di bonifica prende avvio con la comunicazione che «il responsabile dell’inquinamento» deve inoltrare («immediatamente») al Comune, alla Provincia, alla Regione ed al Prefetto «al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito», con l’obbligo, anche, di mettere in opera «entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione», ossia di messa in sicurezza d’emergenza o d’urgenza (art. 242, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

Per i fatti pregressi, invece, il procedimento deve essere avviato «all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione» (seconda parte del medesimo art. 242, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

Schematicamente, il procedimento amministrativo ordinario – gravante sul «responsabile dell’inquinamento» – si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

  1. accadimento di un evento che possa aver contaminato o che possa determinare la contaminazione di un sito (fatto presupposto);
  2. comunicazione immediata dell’evento a Comune, Provincia, Regione e Prefettura (atto introduttivo del procedimento amministrativo);
  3. adozione delle misure di prevenzione e contenimento di pronto intervento;
  4. indagine preliminare con campionamenti ed analisi nelle zone interessate dalla contaminazione:
    • se il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non è stato superato:
      • ripristino della zona contaminata;
      • notizia, con apposita autocertificazione, a Comune e Provincia (conclusione del procedimento);
    • se il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) è stato superato anche per un solo parametro:
      •  immediata notizia a Comune e Provincia
      • mantenimento misure di prevenzione;
  5. entro trenta giorni, presentazione a Comune, Provincia e Regione del piano di caratterizzazione;
  6. entro i trenta giorni successivi approvazione del piano di caratterizzazione (Regione o Provincia delegata, previa conferenza di servizi);
  7. esecuzione della caratterizzazione;
  8. sulla base degli esiti della caratterizzazione, analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
  9. presentazione alla regione dei risultati dell’analisi di rischio (entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione);
  10. approvazione del documento di analisi di rischio (entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso):
    • se la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), si conclude il procedimento;
    • se la concentrazione dei contaminanti è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), predisposizione del progetto di bonifica o messa in sicurezza;
  11. presentazione alla Regione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente (sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio);
  12. approvazione del progetto (Regione o Provincia delegata, previa conferenza di servizi);
  13. esecuzione del progetto;
  14. verifica finale e certificazione di avvenuta bonifica (Provincia).

Per gli eventi di contaminazione storica (salvo presentino rischi immediati per l’ambiente o per la salute pubblica) il procedimento amministrativo di norma inizia con la presentazione del piano di caratterizzazione (punto 5 del precedente elenco).

Specificamente, per il SIN di Porto Marghera, tenuto conto dell’Accordo di Programma del 16 Aprile 2012, il procedimento amministrativo è però ulteriormente semplificato, in quanto il piano di caratterizzazione non necessita di approvazione.

Schematicamente si articola nelle seguenti fasi:

  1. predisposizione e presentazione ai componenti la Segreteria Tecnica congiunta e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia del piano di caratterizzazione solo per i terreni;
  2. entro 15 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, Regione del Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Venezia verificano congiuntamente la completezza della documentazione presentata e la rispondenza della stessa ai criteri indicati nel “Protocollo Operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dell’Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera” revisionato ai sensi dell’Accordo di Programma 16.04.2012.
  3. entro i successivi 10 giorni, sopralluogo di ARPAV, Comune, Provincia, Regione per verificare i punti di campionamento. Il relativo verbale di avvenuta verifica sarà redatto dalla Regione entro 5 giorni dal sopralluogo. Entro 30 giorni dalla presentazione del piano di cui al punto 1, La Regione comunica gli esiti della verifica alla Ditta proponente e ai componenti la Conferenza di Servizi;
  4. esecuzione del piano di caratterizzazione con contestuale verifica dei risultati da parte di ARPAV secondo le modalità contenute nell’Allegato 3 al documento “Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i. e dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera”, ovvero, prevalentemente condotta, salva diversa indicazione della Conferenza di Servizi, e comunque con pari efficacia, ai sensi dell’Allegato 2 alla parte IV – Titolo V  del D.Lgs. 152/2006, mediante controlli a campione effettuati presso il sito di campionamento e presso il laboratorio di analisi, al fine di accertare la corretta applicazione delle procedure operative di caratterizzazione. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia di effettuare in qualsiasi momento le verifiche analitiche ritenute necessarie al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo attribuite;
  5. sulla base degli esiti della caratterizzazione, redazione del documento di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) relativamente alle sostanze rilevate in sede di caratterizzazione oltre le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);
  6. presentazione dei risultati dell’analisi di rischio;
  7. approvazione del documento di analisi di rischio:
    • se la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), si conclude il procedimento (ferma restando l’adesione al PIF o altro sistema di bonifica della falda inquinata);
    • se la concentrazione dei contaminanti è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR)  o CSC nel caso di CSR stimate inferiori a CSC, predisposizione del progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza;
  8. presentazione del progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza corredato da cronoprogramma (rif. contenuti di dettaglio del dossier di progetto);
  9. approvazione del progetto (Ministero, previa conferenza di servizi);
  10. avvio dell’esecuzione del progetto entro sei mesi dall’approvazione;
  11. esecuzione del progetto secondo il crono programma approvato e con controlli ARPAV in corso d’opera e a completamento;
  12. verifica finale (ARPAV) e certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza in conformità al progetto realizzato e verificato da ARPAV (Provincia). I costi delle verifiche sono a carico del proponente;
  13. identificazione/annotazione nello strumento urbanistico degli esiti della certificazione provinciale.